
È entrata in vigore ieri la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 di conversione del DL 185/2008 anticrisi. E’ stata chiarita una volta per tutte la questione delle modifiche alla disciplina della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, introdotte dall’articolo 29 del decreto legge.
Le nuove norme, contenute nel comma 6 dell’art. 29, sono valide per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, e prevedono quanto segue:
- i contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), fermi restando i requisiti e le altre condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- i termini e le modalità per l’invio della comunicazione saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione 2/2009 (entro il 28 febbraio 2009);
- con il medesimo provvedimento potrà essere stabilito che la comunicazione venga effettuata esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti abilitati (di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322);
- sempre lo stesso provvedimento stabilirà i termini e le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati in possesso dell’ENEA, ai sensi del DM 19 febbraio 2007;
- entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 2/2009, il DM 19 febbraio 2007 sarà comunque modificato, al fine di semplificare le procedure a carico dei contribuenti;
- per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione dall’imposta lorda deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo.
Per le spese del 2009 occorrerà quindi attendere circa un mese prima di conoscere i termini e le modalità per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate e per capire in che modo i dati in possesso dell’ENEA saranno trasmessi all’Agenzia delle Entrate (se a cura dell’Enea stesso o del contribuente). Sempre tra un mese arriveranno le modifiche al DM 19 febbraio 2007 che semplificheranno le procedure e gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti.
In cosa consiste la legge
La legge del 24 dicembre 2007 n. 244, art.1 comma 286 va a regolamentare le disposizioni in materia di “Pompe di calore ad alta efficienza”
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.
L’agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni di imposta nella misura del 55% delle spese sostenute entro il 2010. Si tratta di riduzioni dell’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell’IRES (imposta sul reddito delle società).
Articolo 10 commi 1 e 2
Cumulabilità
Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge (nazionali, regionali o comunali) per i medesimi interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5.
L’incentivo di cui al presente decreto è compatibile con la richiesta di titoli di efficienza energetica di cui ai decreti del 24 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con specifici incentivi disposti da Regioni, Province e Comuni…
Come si può usufrurne?
L’articolo 2 prevede che “la detrazione dall’imposta sul reddito spetta:
- alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’ art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui ai predetti commi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui al predetto art. 1, commi da 2 a 5, sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti”.



